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La riforma del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore - 12. Statuto degli ETS

di Andrea Bugamelli | 22 Dicembre 2025
La riforma del Terzo Settore - 12. Statuto degli ETS

L'atto costitutivo deve indicare: la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione; la durata dell'ente. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lo statuto di un ETS deve indicare le attività di interesse generale, descritte chiaramente e senza eccedere l'elenco dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. Può includere specificazioni sulle attività future, ma con attenzione a non limitare la crescita dell'ente. È consigliabile enunciare anche la possibilità di svolgere attività diverse in via strumentale e secondaria, senza doverle elencare dettagliatamente. Lo statuto deve rispettare i principi di democraticità, uguaglianza e assenza di scopo di lucro, prevedendo la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.