
Sono ETS le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali – incluse le cooperative sociali – le reti associative, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società che, attraverso l’iscrizione nel RUNTS, perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
Sono altresì ETS, previa specifica opzione, le società di mutuo soccorso che scelgono di iscriversi nel RUNTS e i “rami ETS” costituiti dagli enti religiosi civilmente riconosciuti ai sensi dell’art. 4, comma 3, CTS.
Non possono essere ETS le pubbliche amministrazioni, le formazioni e associazioni politiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti soggetti, salvo gli enti operanti nel settore della protezione civile.

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