
Il principio di carattere generale che si trae dall’analisi normativa è che un ente del Terzo settore (associazione, fondazione, comitato) può essere incorporato, scisso o trasformato in una società lucrativa (di capitali o di persone) e viceversa. A maggior ragione, un’impresa sociale che già è caratterizzata dal requisito del lucro seppure attenuato può essere incorporata, scissa e trasformata in una società lucrativa o in un ente del Terzo settore. In tale quadro, occorre rispettare delle regole, che coinvolgono, da un lato, il notaio rogante, che dovrà verificarne il rispetto e, dall’altro, gli amministratori, per quanto riguarda soprattutto le conseguenze fiscali e devolutive. Dal punto di vista fiscale, è l’art. 171 del TUIR che disciplina il passaggio da soggetti di settori impositivi diversi.

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