
Il patrimonio degli enti del Terzo settore è utilizzato per svolgere l'attività statutaria verso finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo. L’art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dedica un’ampia casistica, pur se non tassativa, alle ipotesi vietate di distribuzione indiretta di utili. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

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