
Il Titolo X del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), reca il regime fiscale degli ETS. Ai fini delle imposte sui redditi, la riforma poggia su due sistemi forfetari alternativi: uno destinato alla generalità degli enti e l’altro destinato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, con l’inserimento di ulteriori semplificazioni e agevolazioni. Ai fini IRAP, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano potranno disporre esenzioni e/o riduzioni del tributo. Gli ETS non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni e nemmeno a quelle d’atto per i trasferimenti eseguiti a favore degli enti del comparto. Quanto alle imposte indirette, le operazioni straordinarie sconteranno le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. E’ prevista l’esenzione IMU e TASI per gli immobili utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali, così come esenti da bollo e da concessione governativa sono gli atti e i documenti posti in essere o richiesti dall’ente. Le attività ricreative svolte in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione sono esenti dall’imposta sugli intrattenimenti.
È finalmente arrivato l’atteso via libera europeo alla disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (CTS), che troverà applicazione a regime dal 1° gennaio 2026 e, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, pubblicato nella gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, tra le altre novità di seguito indicate, è arrivato anche il rinvio decennale del regime di esenzione IVA.

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