
Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In entrambi i casi, il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita dal D.M. 5 marzo 2020. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio. Il bilancio degli ETS è approvato dall’assemblea e deve essere depositato presso il RUNTS entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il D.L. n. 104/2024 ha previsto per gli enti del Terzo settore di ridotte dimensioni, ossia con volume di entrate annue non superiore a 60.000 euro la possibilità di predisporre modelli di rendiconto ulteriormente semplificati, improntati al criterio della cassa (il nuovo tracciato da individuare con decreto interministeriale, tuttavia, non è stato ancora approvato).

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