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La riforma del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore - 14. Bilancio e adempimenti contabili

di Fabrizio G. Poggiani | 25 Giugno 2021
La riforma del Terzo Settore - 14. Bilancio e adempimenti contabili

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In entrambi i casi, il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita dal D.M. 5 marzo 2020 . L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio. Il bilancio degli ETS è approvato dall’assemblea e deve essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio, seguendo gli schemi ordinari, indicati dal D.M. 5 marzo 2020, a partire dal 2021, con approvazione a partire dal 2022.