L’art. 1, comma 485 , estende al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Il medesimo comma fissa a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta.
Il comma 486 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.
Il comma 487 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione.
Il comma 488 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 485 . Si prevede, infatti, che il credito maturato da ciascun beneficiario debba essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 489 specifica ulteriori contenuti della predetta notifica del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il comma 490 dispone in ordine al caso in cui il credito d'imposta indicato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate risulti inferiore a quello massimo riconoscibile.
Il comma 491 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
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