L'art. 22-bis incrementa di 5 milioni di euro, per il 2023, il limite di spesa del contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia, previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 538, della legge n. 197/2022). Si tratta del c.d. bonus psicologo, introdotto, inizialmente per l’anno 2022, dall’art. 1-quater del D.L. n. 228/2021 e confermato poi dalla Legge di Bilancio 2023 per il 2023 e 2024, con un innalzamento dell’importo massimo da 600 a 1.500 euro a persona, parametrato alle diverse fasce dell’Isee (fino a valore massimo dell’indicatore di 50mila euro).
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