
I commi da 2 a 6 prevedono distinti rifinanziamenti, per l’anno 2024, in relazione:
I commi da 7 a 13 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo stesso, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.
Inoltre, assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l’anno 2024. Si segnala preliminarmente che il differimento al 31 dicembre 2023 delle norme in parola è stato stabilito dall’art. 1 del D.L. n. 132/2023.
Infine, stanzia 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal D.L. n. 34/2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.
Il comma 19 (Riduzione del canone RAI), in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 40, della Legge n. 232/2016, limitatamente all’anno 2024 riduce da 90 a 70 euro l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. canone ordinario o canone RAI).

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