La rivalutazione può essere contabilizzata nel rispetto di una delle modalità previste dall'art. 5 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, che prevede:
- rivalutazione del costo storico;
- rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento;
- riduzione del fondo ammortamento.
L'utilizzo di uno dei tre criteri è libero.
L’Agenzia delle entrate, nella circolare 6 maggio 2009, n. 22/E, ha affermato che i tre metodi di rivalutazione possono essere utilizzati anche contestualmente, per rivalutare il medesimo bene.
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