
L’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), aveva previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa. Le principali caratteristiche della rivalutazione erano le seguenti:
- era possibile effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici (quindi, senza attribuirvi valore fiscale);
- era possibile rivalutare distintamente ogni bene (quindi, non deve interessare l’intera categoria omogenea di beni).
Il legislatore aveva esteso anche all’esercizio 2021 la possibilità di ricorrere alla rivalutazione dei beni d’impresa, a differenza della precedente la rivalutazione può avvenire ai soli fini civilistici.

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