Per principio generale, plusvalenze e minusvalenze rilevano fiscalmente nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
Pertanto, ad esempio, nel caso di plusvalenza conseguente alla cessione di un bene strumentale mobile ad uso promiscuo, la plusvalenza sarà fiscalmente rilevante nella misura del 50%.
Per la medesima motivazione, non sono imponibili le plusvalenze, né deducibili le minusvalenze, afferenti ai beni immobili e agli oggetti d’arte, collezione ed antiquariato, in quanto non ammortizzabili.
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