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Il reverse charge in edilizia

Il reverse charge in edilizia - 3. Casistiche

di Stefano Setti | 26 Giugno 2019
Il reverse charge in edilizia - 3. Casistiche

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha aggiunto la nuova lett. a-ter) al sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, estendendo l’applicazione del meccanismo del reverse charge cd. interno alle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti, di completamento e di pulizia, relative ad edifici. Tale reverse charge è applicabile soltanto con riferimento alle prestazioni di servizi, dovendosi ritenere escluse dall’applicazione di tale meccanismo contabile le forniture di beni con posa in opera, queste ultime configurabili come cessioni di beni e non come prestazioni di servizi (circolare 27 marzo 2015, n. 14/E).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il reverse charge edilizia si applica ai servizi individuati dai codici ATECO (demolizione, installazione impianti, completamento e pulizia edifici), escludendo forniture con posa in opera e casi specifici.