La legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha aggiunto la nuova lett. a-ter) al sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, estendendo l’applicazione del meccanismo del reverse charge cd. interno alle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti, di completamento e di pulizia, relative ad edifici. Tale reverse charge è applicabile soltanto con riferimento alle prestazioni di servizi, dovendosi ritenere escluse dall’applicazione di tale meccanismo contabile le forniture di beni con posa in opera, queste ultime configurabili come cessioni di beni e non come prestazioni di servizi (circolare 27 marzo 2015, n. 14/E).
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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il reverse charge si applica a cedenti/prestatori e cessionari/committenti soggetti passivi IVA. Sono esclusi alcuni soggetti e servizi. Il regime dei minimi e forfetari è soggetto al reverse charge per gli acquisti. La definizione di edificio è fondamentale per l'applicazione del reverse charge. Le prestazioni di servizi edili sono classificate secondo la tabella ATECO 2007. Le forniture di beni con posa in opera sono escluse dal reverse charge interno. In caso di contratto unico di appalto, le operazioni devono essere scomposte per la fatturazione. Il reverse charge edile non si sovrappone alle disposizioni pregresse sul subappalto edile. La demolizione e l'installazione degli impianti relativi agli edifici rientrano nel campo del reverse charge, mentre la posa in opera degli impianti relativi agli edifici deve essere valutata caso per caso. I servizi di completamento degli edifici sono soggetti al reverse charge, ad eccezione della posa in opera di arredi e delle attività relative alla preparazione del cantiere. I servizi di pulizia negli edifici sono soggetti al reverse charge, ad eccezione delle attività specifiche elencate nelle circolari n. 14/E del 2015 e n. 37/E del 2015.