Ai sensi dell’art. 86, comma 1 e 58 , TUIR, le plusvalenze derivanti dalla dismissione degli immobili relativi all’impresa, diversi dagli immobili merce, concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante:
- cessione a titolo oneroso;
- risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento del bene;
- assegnazione ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Nelle sopracitate ipotesi le cessioni di immobili possono generare una plusvalenza ovvero una minusvalenza patrimoniale.
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