
Tra i beneficiari del credito d’imposta sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo - previsto dall’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) - sono comprese anche le strutture termali, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e ora anche giugno e, per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e ora anche luglio.
Tra i soggetti ammessi al fondo previsto dall’art. 182, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, vengono inclusi, oltre alle agenzie di viaggio e ai tour operator, anche le guide e gli accompagnatori turistici.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati