
Per dare completa attuazione all’art. 78 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, viene automaticamente erogata anche per maggio l’indennità di 1.000 euro (e non più di 600 euro) ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che hanno percepito l’indennità ad aprile 2020.
Ai fini dell’attuazione della previsione, trova applicazione il D.M. 29 maggio 2020, che ha definito i presupposti per l’accesso alla medesima indennità per il mese di aprile 2020.
Invece, per i professionisti che non hanno beneficiato dell’indennità di aprile, l’indennità per il mese di maggio è riconosciuta sulla base delle medesime condizioni definite dal D.M. 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine per la cessazione dell’attività, che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020, previa presentazione all’ente di previdenza di apposita domanda, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, cd. decreto “Agosto”.

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