Possono aderire alla cedolare secca esclusivamente le persone fisiche che percepiscono redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo non effettuate nell’esercizio dell’impresa, arti o professioni, conseguendo un reddito fondiario. Ovvero redditi diversi nel caso di sublocazione.
Il regime di tassazione sostitutivo è applicabile solo per i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili accatastati nella categoria A (esclusi gli A10) ovvero per i quali è stata presentata domanda di accatastamento nella citata tipologia abitativa.
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