
Il produttore agricolo che rientra nel reddito agrario tassa i redditi fondiari (dominicale e agrario) e il comma 2 dell’art. 32 del TUIR elenca quali attività debbano essere considerate agricole ai fini della produzione del reddito agrario. A ciascuna di queste attività viene di seguito dedicata un’apposita trattazione.
Il nuovo testo del comma 1 dell’art. 32 del TUIR, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 dispone che: "Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile".
Con la recente riforma fiscale, quindi, le disposizioni sull’imposizione diretta sono state adeguate in relazione alle nuove produzioni “fuori suolo” ovvero effettuate all’interno di edifici, attraverso la modifica del citato art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, con l’introduzione, in particolare delle lettere b-bis) e b-ter al comma 2.

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