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Agricoltura e Fisco

Agricoltura e Fisco - 2. L’imposizione diretta

di Fabrizio G. Poggiani | 7 Ottobre 2025
Agricoltura e Fisco - 2. L’imposizione diretta

Il produttore agricolo che rientra nel reddito agrario tassa i redditi fondiari (dominicale e agrario) e il comma 2 dell’art. 32 del TUIR elenca quali attività debbano essere considerate agricole ai fini della produzione del reddito agrario. A ciascuna di queste attività viene di seguito dedicata un’apposita trattazione.
Il nuovo testo del comma 1 dell’art. 32 del TUIR, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 dispone che: "Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile".
Con la recente riforma fiscale, quindi, le disposizioni sull’imposizione diretta sono state adeguate in relazione alle nuove produzioni “fuori suolo” ovvero effettuate all’interno di edifici, attraverso la modifica del citato art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, con l’introduzione, in particolare delle lettere b-bis) e b-ter al comma 2.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.Lgs. 192/2024 ha riformato la nozione di reddito agrario allineandola a quella civilistica di imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.), includendo nuove attività come le colture fuori suolo e quelle legate alla tutela ambientale, con specifici limiti e modalità di tassazione.