Ai sensi dell’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, era possibile effettuare la rivalutazione con valenza esclusivamente civilistica ovvero anche fiscale. Nel primo caso, il maggiore valore attribuito al bene non rileverà mai ai fini delle società di comodo; nel secondo caso, assumerà valenza anche ai fini fiscali e può comportare conseguenze negative ai fini delle società di comodo, posto che il maggiore valore attribuito ai beni, soprattutto un immobile, può comportare l’impossibilità di superare il cd. test di operatività. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, era riconosciuta la rivalutazione gratuita alle imprese che operano nel settore alberghiero e termale.
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