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Scioglimento e liquidazione delle società di persone

Scioglimento e liquidazione delle società di persone - 2. Lo scioglimento

di Flavia Silla | 23 Ottobre 2018
Scioglimento e liquidazione delle società di persone - 2. Lo scioglimento

Lo scioglimento della società di persone dà luogo alla fase della liquidazione, in cui la società sopravvive e gli organi continuano a essere investiti dei loro poteri. Le cause di scioglimento sono: il decorso del termine; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; la volontà di tutti i soci; la cessazione della pluralità dei soci; le altre cause previste dal contratto sociale; le ulteriori cause di scioglimento esclusive di s.n.c. e di s.a.s.; la scomparsa di una categoria di soci per la s.a.s.. Le cause operano di diritto, senza necessità di una decisione dei soci o di una pronuncia giudiziale. In alcune ipotesi, tuttavia, è necessario far dichiarare il verificarsi o meno della causa di scioglimento da parte del giudice. Una volta che la società si è sciolta, la struttura societaria rimane inalterata e gli amministratori restano in carica fino a quando i liquidatori non accettano la nomina. Lo scioglimento non determina cambiamenti per i soci. Tutte le cause di scioglimento, ad eccezione della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, possono essere oggetto di revoca successiva da parte dei soci.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lo scioglimento della società di persone, per cause legali o contrattuali, innesca la fase di liquidazione, durante la quale la società sopravvive e gli organi mantengono i loro poteri. Le cause includono il decorso del termine, il raggiungimento dell'oggetto sociale, la volontà unanime dei soci, la cessazione della pluralità dei soci e altre specifiche. Gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori.