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Operazioni straordinarie

Operazioni straordinarie - 29. Operazioni straordinarie internazionali - Trasferimento di società in ambito internazionale

a cura di Silvia Bettiol, Ennio Vial | 25 Marzo 2019
Operazioni straordinarie - 29. Operazioni straordinarie internazionali - Trasferimento di società in ambito internazionale

Dal punto di vista civilistico, il caso del trasferimento di una società dall’Italia all’estero è disciplinato dal codice civile, mentre per l’ipotesi di trasferimento di una sede dall’estero nel nostro ordinamento interno occorre fare riferimento alle norme di diritto internazionale privato. Dal punto di vista fiscale, si analizzano gli artt. 166 e 166-bis del TUIR, relativi alla disciplina tributaria del trasferimento dell’impresa dall’Italia all’estero e dall’estero all’Italia. Quanto, poi, alle fusioni transnazionali, vi è da considerare che, ad oggi, l’Italia non ha ancora integrato nella propria legislazione nazionale la direttiva abrogata. Pertanto, si commentano casi di fusioni transnazionali, tenendo presenti i principali passaggi previsti da entrambe le direttive, anche alla luce dei numerosi interventi di prassi in materia.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il codice civile italiano non disciplina il trasferimento di una sede dall’estero in Italia. Il trasferimento della sede legale all’estero può avvenire in continuità giuridica e deve essere riconosciuto anche in ambito comunitario. La normativa italiana richiede un duplice riscontro con la legge dello Stato di provenienza e quella dello Stato di destinazione. Il trasferimento della sede operativa all'estero può risultare fiscamente vantaggioso, ma è necessario valutare attentamente gli aspetti fiscali e legali. Il decreto ATAD ha introdotto nuove disposizioni relative alla disciplina fiscale del trasferimento dell’impresa dall’Italia all’estero e viceversa, stabilendo le modalità di calcolo della exit tax e le condizioni per la rateazione dell'imposta dovuta. La fusione transnazionale è regolata dal D.Lgs. n. 108/2008, che prevede che ciascuna delle società partecipanti rimanga regolata dal proprio diritto nazionale, ma prevede anche l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della notizia della fusione.