Guida
PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario - 20. Trattazione della controversia – Trattazione in camera di consiglio, discussione in pubblica udienza e deliberazioni del Collegio

di Fabio Pace | 3 Marzo 2025
Processo tributario - 20. Trattazione della controversia – Trattazione in camera di consiglio, discussione in pubblica udienza e deliberazioni del Collegio

La controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione e depositare nella segreteria con la prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Il relatore espone al Collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.
All'udienza pubblica il relatore espone al Collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il Presidente ammette le parti presenti alla discussione. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario. La Corte può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta od orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. L’avviso del differimento va comunicato, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
Anche l’udienza a distanza è stata fatta oggetto di specifica disciplina.
Il Collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio
e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni. Quando ne ricorrono i motivi, la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

 

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Testo Unico della giustizia tributaria, approvato con il D.Lgs. 14 novembre 2024, contiene nuove disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2026. Le modifiche riguardano la trattazione in camera di consiglio e la discussione in pubblica udienza.