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Processo tributario

Processo tributario - 44. Strumenti deflativi - Il procedimento conciliativo

di Fabio Pace | 3 Marzo 2025
Processo tributario - 44. Strumenti deflativi - Il procedimento conciliativo

Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta per la definizione della controversia. Se la data di trattazione è già fissata, la Corte pronuncia sentenza di cessata materia del contendere. Se l'accordo è parziale, la Corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede all'ulteriore trattazione della causa. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della Sezione. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento e che costituisce titolo per la riscossione.
Ciascuna parte, fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione, può presentare istanza per la conciliazione della controversia. All'udienza la Corte invita le parti alla conciliazione, rinviando eventualmente la causa per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, che costituisce titolo per la riscossione. La Corte dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La conciliazione può avvenire anche su proposta della Corte di giustizia tributaria.
Le sanzioni si applicano nella misura del 40, 50 o 60 per cento del minimo, in caso di perfezionamento della conciliazione, rispettivamente, in primo grado, in secondo grado o in Cassazione. Il versamento delle somme dovute o della prima rata va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo o di redazione del processo verbale. Il mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e della sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti (30 per cento), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, approva il Testo Unico della giustizia tributaria e disciplina la conciliazione fuori e in udienza per la definizione delle controversie tributarie. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.