L'autotutela consiste nel potere-dovere dell'Amministrazione finanziaria di procedere - d'ufficio o su istanza del contribuente - al ritiro della pretesa fiscale, con l'annullamento, totale o parziale, di propri atti, riconosciuti totalmente o parzialmente illegittimi o infondati. Tale potere-dovere compete all'Ufficio che ha emanato l'atto o che è competente per gli accertamenti d'ufficio oppure, in caso di inerzia di questo, spetta alla Direzione regionale dalla quale l'Ufficio stesso dipende.
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