La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Queste sono compensate in tutto o in parte solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate o quando la parte è risultata vittoriosa in base a documenti decisivi da lei prodotti solo in giudizio. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'IVA, se dovuti. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati in base ai parametri previsti per le singole categorie professionali. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e degli enti locali assistiti da propri funzionari si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo. Se una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. Nella liquidazione delle spese si tiene anche conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.
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