Per evitare un danno grave e irreparabile, la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla Corte che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività. Il Presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua presentazione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del Collegio. Il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. La sospensione può essere subordinata alla prestazione di garanzia. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa. Se l’istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza, la Corte non può pronunciarsi sulle richieste.
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