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PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario - 25. Procedimento cautelare - Sospensione dell’atto impugnato

di Fabio Pace | 3 Marzo 2025
Processo tributario - 25. Procedimento cautelare - Sospensione dell’atto impugnato

Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiederne la sospensione dell'esecuzione alla Corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado presso cui pende il giudizio o adita per la sospensione della sentenza impugnata per cassazione, con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato, notificata alle altre parti e depositata in segreteria. Il Presidente fissa la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente, può disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del Collegio o del giudice monocratico. Il Collegio provvede con ordinanza motivata. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado; l'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo; l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile; l'ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile. Il giudice, sia monocratico, che collegiale, ha ora la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di garanzia. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data della sua presentazione. Nei casi di sospensione, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza. In caso di mutamento delle circostanze, la Corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado presso cui pende il giudizio, su istanza motivata di parte, può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Testo Unico della giustizia tributaria, approvato con il D.Lgs. n. 175/2024, contiene principi e criteri direttivi applicabili dal 1° gennaio 2026. Le nuove disposizioni abrogano il D.Lgs. n. 546/1992 e regolano la sospensione degli atti impugnati in materia tributaria.