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PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario - 24. Estinzione

di Fabio Pace | 3 Marzo 2025
Processo tributario - 24. Estinzione

Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La rinuncia non produce effetto, se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse a proseguire il processo. La rinuncia e l'accettazione sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai difensori e si depositano nella segreteria della Corte. Il Presidente della Sezione o la Corte, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo.
Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provvedano entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d' ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. L'estinzione è dichiarata dal Presidente della Sezione con decreto reclamabile o dalla Corte con sentenza.
Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto reclamabile del Presidente o con sentenza della Corte. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Riassunto: Il D.Lgs. 175/2024 approva il Testo Unico della giustizia tributaria, abrogando il D.Lgs. 546/1992 dal 1° gennaio 2026. Descrive le modalità di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, inattività delle parti e cessazione della materia del contendere.