Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La rinuncia non produce effetto, se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse a proseguire il processo. La rinuncia e l'accettazione sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai difensori e si depositano nella segreteria della Corte. Il Presidente della Sezione o la Corte, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo.
Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provvedano entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d' ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. L'estinzione è dichiarata dal Presidente della Sezione con decreto reclamabile o dalla Corte con sentenza.
Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto reclamabile del Presidente o con sentenza della Corte. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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