Il Presidente della Sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara la manifesta inammissibilità nei casi espressamente previsti. Se ne sussistono i presupposti, dichiara, inoltre, la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
I provvedimenti del Presidente hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo, da notificare alle altre parti costituite, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria. Il reclamante, nel termine perentorio di 15 giorni dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito. Nei successivi 15 giorni dalla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie. Scaduti i termini, la Corte decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio. La Corte pronuncia sentenza, se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo. Negli altri casi, pronuncia ordinanza non impugnabile, nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
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