Le SIIQ, se in possesso dei requisiti prescritti dal legislatore (art. 1, commi da 119 a 141, della Legge n. 296/2006), accedono al beneficio dell’esenzione del reddito derivante dalla gestione esente agli effetti IRES e, di conseguenza, l’utile civilistico, che corrisponde al reddito derivante dalla gestione esente, è tassato direttamente in capo ai soci in sede di distribuzione.
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