I titoli che sono qualificati tra i ricavi (art. 85, comma 1 , lettera c), d) ed e), del D.P.R. n. 917/1986), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le stesse disposizioni previste per le rimanenze.
Le disposizioni dell'art. 92, comma 5, del T.U.I.R., si applicano solo per la valutazione delle obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa si applica il metodo del valore normale (art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986).
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