Guida
IMPOSTE DIRETTE - IRES

IRES - 28. Imprese marittime (tonnage tax)

di Roberta Braga | 27 Aprile 2026
IRES - 28. Imprese marittime (tonnage tax)

Le imprese marittime possono avvalersi di un regime agevolato di tassazione del reddito imponibile ai fini IRES derivante dall’utilizzo in traffico internazionale delle navi iscritte nel Registro internazionale aventi un tonnellaggio maggiore di 100 tonnellate di stazza netta e destinate all’attività di trasporto merci, passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare (cd. tonnage tax). Regole particolari sono stabilite per le società facenti parte di un gruppo di imprese (cfr. artt. 155, 157, 160 e 161 del T.U.I.R.). La Commissione europea ha dato il via libera alla proroga del regime della tonnage tax per il decennio 2024-2033.

 

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La tonnage tax è un regime opzionale e forfetario di tassazione alternativo per imprese marittime, basato sul tonnellaggio delle navi e giorni di utilizzo. Sono ammessi diversi soggetti, tra cui società di capitali, cooperative e noleggiatori entro certi limiti. Le navi devono essere iscritte nel Registro internazionale, avere un tonnellaggio superiore a 100 stazza netta e essere impiegate in traffico internazionale. Il reddito imponibile si calcola moltiplicando il tonnellaggio per importi fissi decrescenti per scaglioni di tonnellaggio e per i giorni di utilizzo. L'opzione è irrevocabile per dieci anni e deve coinvolgere tutte le navi idonee dell'impresa o del gruppo.