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IMPOSTE DIRETTE - IRES

IRES - 28. Imprese marittime (tonnage tax)

di Roberta Braga | 24 Settembre 2025
IRES - 28. Imprese marittime (tonnage tax)

Le imprese marittime possono avvalersi di un regime agevolato di tassazione del reddito imponibile ai fini IRES derivante dall’utilizzo in traffico internazionale delle navi iscritte nel Registro internazionale aventi un tonnellaggio maggiore di 100 tonnellate di stazza netta e destinate all’attività di trasporto merci, passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare (cd. tonnage tax). Regole particolari sono stabilite per le società facenti parte di un gruppo di imprese (cfr. artt. 155, 157, 160 e 161 del T.U.I.R.). La Commissione europea ha dato il via libera alla proroga del regime della tonnage tax per il decennio 2024-2033.

 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La tonnage tax è un regime opzionale e forfetario di tassazione del reddito per imprese marittime, alternativo a quello ordinario. Si applica a navi iscritte nel Registro internazionale con tonnellaggio superiore a 100 stazza netta, utilizzate in traffico internazionale. Il reddito imponibile si calcola moltiplicando il tonnellaggio per importi fissi decrescenti in base agli scaglioni di tonnellaggio e per i giorni di utilizzo. Possono optare società di capitali, cooperative, enti non residenti con stabile organizzazione in Italia e s.n.c./s.a.s. entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta. Il regime è incompatibile con il consolidato fiscale ma compatibile con la trasparenza fiscale e altre agevolazioni specifiche.