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IMPOSTE DIRETTE - IRES

IRES - 28. Imprese marittime (tonnage tax)

di Roberta Braga | 24 Settembre 2025
IRES - 28. Imprese marittime (tonnage tax)

Le imprese marittime possono avvalersi di un regime agevolato di tassazione del reddito imponibile ai fini IRES derivante dall’utilizzo in traffico internazionale delle navi iscritte nel Registro internazionale aventi un tonnellaggio maggiore di 100 tonnellate di stazza netta e destinate all’attività di trasporto merci, passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare (cd. tonnage tax). Regole particolari sono stabilite per le società facenti parte di un gruppo di imprese (cfr. artt. 155, 157, 160 e 161 del T.U.I.R.). La Commissione europea ha dato il via libera alla proroga del regime della tonnage tax per il decennio 2024-2033.

 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La tonnage tax è un regime opzionale e forfetario per imprese marittime, calcolato sulla stazza netta delle navi impiegate in traffico internazionale; durata minima 10 anni, con specifici requisiti.