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IMPOSTE DIRETTE - IRES

IRES - 26. Imprese bancarie

di Roberta Braga | 27 Aprile 2026
IRES - 26. Imprese bancarie

Le banche, disciplinate dal D.Lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB), rientrano nella categoria degli intermediari finanziari così come definiti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.
Ai fini IRES, si assume la definizione di intermediari finanziari fornita dall’art. 162-bis del T.U.I.R.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le banche, autorizzate alla raccolta di risparmio e all'esercizio del credito, sono intermediari finanziari soggetti a specifiche normative. Classificate in base al D.Lgs. 136/2015, sono suddivise in intermediari IFRS e non IFRS, con diverse modalità di bilancio e controllo. Ai fini IRES, sono soggette a un'aliquota ordinaria del 24% più un'addizionale del 3,5%. Le banche applicano una ritenuta fiscale del 26% su interessi e proventi corrisposti ai clienti. Recentemente è stata introdotta una tassa sugli extraprofitti bancari con aliquota del 40%.