La deduzione dell’assegno all’ex coniuge, prevista senza limiti di importo, è consentita solo in presenza di erogazioni periodiche, mentre non è ammessa la deduzione di importi erogati una tantum. Per il percettore dell’assegno l’importo ricevuto rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed è soggetto a imposizione. Ai fini della deduzione, in dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale dell’ex coniuge percettore.
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