Un’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
- oggettivo (artt. 2 e 3 del d.P.R. 633/1972): deve trattarsi di cessione di beni o di prestazione di servizi;
- soggettivo (artt. 4 e 5 del D.P.R.. 633/1972): deve essere effettuata da imprese, artisti o professionisti, nell’esercizio dell’attività;
- territoriale (artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies: deve essere rilevante nel territorio dello Stato.
Nel momento in cui venga a mancare anche uno solo di questi requisiti, l’operazione è esclusa dall’ambito di applicazione IVA. Fa eccezione a tale regola l’ipotesi dell’importazione, per la quale non rileva il criterio soggettivo (art. 1 del D.P.R. 633/1972). Essa è rilevante, infatti, anche quando è posta in essere da un soggetto privato.
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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Gli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972 definiscono i criteri di territorialità IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi, distinguendo tra territorio nazionale, comunitario ed extra-UE. Le operazioni intracomunitarie seguono le disposizioni del DL n. 331/1993, mentre le esportazioni e importazioni sono regolate dagli articoli 8 e ss., e 67 e ss. del DPR n. 633/1972 rispettivamente. La Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE è stata recepita nella legislazione nazionale per l'applicazione corretta delle norme IVA.
Il territorio dello Stato comprende lo spazio terrestre, aereo, il sottosuolo, il mare territoriale (fino a 12 miglia marine) ed include zone franche e punti franchi doganali come Brindisi, Genova, Messina, Napoli e Trieste.
Le cessioni di beni immobili sono territorialmente rilevanti in Italia se ubicati nel territorio nazionale al momento della stipulazione del contratto.
Per i beni mobili nazionali o comunitari esistenti in Italia all'epoca della stipulazione del contratto si applica la territorialità IVA italiana.
Le prestazioni di servizi generiche sono rilevanti nel Paese dove è stabilito il committente soggetto passivo IVA dal 1° gennaio 2010.
Per le prestazioni su beni immobili la territorialità dipende dall'ubicazione dell'immobile stesso.
Le prestazioni culturali artistiche sportive scientifiche educative ricreative affini così come i diritti d’accesso alle manifestazioni culturali artistiche sportive scientifiche educative ricreative affini così come quelle accessorie sono territorialmente rilevanti nello Stato membro in cui avviene lo svolgimento dell’attività se rese nei confronti di soggetti non passivi IVA invece se rese nei confronti di soggetti passivi IVA dal primo gennaio duemila undici sono territorialmente rilevanti nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo IVA (quindi torna applicabile in tal caso il criterio generale previsto dall’articolo sette ter del decreto presidente della repubblica