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IVA

IVA 2026 - 75. Territorialità

di Stefano Setti | 4 Settembre 2026
IVA 2026 - 75. Territorialità

Un’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

  • oggettivo (artt. 2 e 3 del d.P.R. 633/1972): deve trattarsi di cessione di beni o di prestazione di servizi;
  • soggettivo (artt. 4  e 5 del D.P.R.. 633/1972): deve essere effettuata da imprese, artisti o professionisti, nell’esercizio dell’attività;
  • territoriale (artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies: deve essere rilevante nel territorio dello Stato.

Nel momento in cui venga a mancare anche uno solo di questi requisiti, l’operazione è esclusa dall’ambito di applicazione IVA. Fa eccezione a tale regola l’ipotesi dell’importazione, per la quale non rileva il criterio soggettivo (art. 1 del D.P.R. 633/1972). Essa è rilevante, infatti, anche quando è posta in essere da un soggetto privato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Gli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972 definiscono i criteri di territorialità IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi. Per le cessioni di beni immobili, la territorialità si basa sulla localizzazione dell’immobile al momento della cessione. Per i beni mobili, è rilevante il luogo in cui il bene si trova al momento della stipulazione del contratto. Le prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui è stabilito il committente soggetto passivo IVA, con alcune eccezioni specifiche per determinate tipologie di servizi come quelli culturali, artistici e sportivi.