Il registro dei corrispettivi (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972) può essere istituito, in alternativa al registro delle fatture, da parte di commercianti al minuto e dagli altri soggetti ad essi assimilati di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.
I corrispettivi devono essere annotati entro il giorno successivo non festivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione stessa.
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