Le esenzioni rappresentano una delle fattispecie di maggiore complessità sia teorica sia applicativa e di difficile approccio in maniera sistematica.
Le esenzioni comportano una deviazione dallo schema proprio di applicazione e funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto: in primis il non assoggettamento ad imposta dell’operazione.
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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le operazioni esenti IVA in ambito comunitario e nazionale sono classificate in due categorie: operazioni esenti senza diritto alla detrazione (interne) e operazioni esenti con diritto alla detrazione (traffico internazionale). In Italia, le operazioni esenti sono disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, mentre quelle non imponibili dagli artt. 8, 8-bis e 9 dello stesso decreto. Le operazioni escluse dal campo di applicazione IVA sono previste dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972.
Le operazioni creditizie e finanziarie, assicurative, valutarie e relative a valori mobiliari sono tra le principali categorie di operazioni esenti IVA a livello nazionale.
L'esenzione IVA comporta l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per tali operazioni, con alcune eccezioni previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
I soggetti passivi che effettuano solo operazioni esente possono essere dispensati dagli obblighi di fatturazione e registrazione, ma devono comunque presentare la dichiarazione annuale IVA se effettuano anche altre tipologie di operazioni o se hanno registrato rettifiche della detrazione.
Le cessioni gratuite di beni a enti pubblici o per finalità sociali sono esenti IVA se rispettano specifiche condizioni documentali.
Le prestazioni sanitarie rese nell'esercizio della professione medica sono esenti IVA se soddisfano sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo.
Le prestazioni educative didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni sono esente da IVA.
Le prestazione socio-sanitarie in favore dei soggetti svantaggiati rese dalle cooperative sociali beneficiano dell'aliquota agevolata del cinque per cento ai fini dell'IVA
L'esenzione si applica anche alle cessioni gratuite a favore delle popolazio-ni colpite da calamità naturali o catastrofi; alle prest