Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione (artt. 1260 ss. c.c.). Conseguentemente il credito IVA, che non rientra tra i crediti strettamente personali, può essere ceduto a terzi (D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154).
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