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IVA

IVA 2026 - 59. Regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo

di Stefano Setti | 4 Febbraio 2026
IVA 2026 - 59. Regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo

Le operazioni di vendita diretta che si riferiscono a pacchetti turistici, costituiti da viaggi, vacanze, convegni, nonché connessi servizi, secondo la formula “tutto compreso”, che prevedono un pagamento globale, devono essere considerate un’unica prestazione di servizi, se eseguita nel territorio europeo (art. 1, comma 1, del D.M. n. 340/1999). Per tali operazioni torna applicabile il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972  ).

 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le agenzie di viaggio applicano un regime IVA speciale per pacchetti turistici, calcolando l'imposta con il metodo base da base. Esclusioni includono intermediazione e servizi diretti. La territorialità varia in base alla UE. Fatturazione senza IVA indicata, registrazioni specifiche e liquidazioni basate sui costi.