Il quadro FC deve essere compilato dalle imprese che “controllano” soggetti non residenti nonché dai soggetti non residenti relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane.
Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 167 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 142/2018, introduce la disciplina CFC per contrastare l'elusione fiscale transnazionale. Si applica a persone fisiche, società di persone e capitali che controllano soggetti non residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. La normativa prevede l'imputazione per trasparenza dei redditi delle controllate estere se assoggettate a tassazione inferiore alla metà di quella italiana e se oltre un terzo dei loro redditi deriva da passive income. Le stabili organizzazioni all'estero sono incluse nella disciplina se i loro redditi non sono tassati o sono esenti nello Stato di residenza del soggetto controllato non residente. La tassazione effettiva estera è determinata considerando le imposte correnti e anticipate iscritte nel bilancio della controllata, mentre la tassazione virtuale interna è calcolata rapportando l'imposta che sarebbe stata dovuta in Italia al reddito ante imposte della controllata. L'esimente unica per la disapplicazione della disciplina CFC è lo svolgimento di un'attività economica effettiva da parte del soggetto controllato non residente, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Il quadro FC deve essere compilato dalle imprese che controllano soggetti non residenti nonché dai soggetti non residenti relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane.
Il quadro FC si compone di sei sezioni: dati identificativi della CFC; determinazione del reddito della CFC; perdite d’impresa non compensate da CFC; imputazione ai partecipanti residenti; prospetto interessi passivi indeducibili; attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio