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Redditi Enti non commerciali 2026 - Guida alla compilazione

Redditi Enti non commerciali 2026 - Guida alla compilazione - 26. Quadro CE - Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e per imposte assolte dalle controllate estere

di Saverio Cinieri | 26 Maggio 2026
Redditi Enti non commerciali 2026 - Guida alla compilazione - 26. Quadro CE - Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e per imposte assolte dalle controllate estere

Il quadro CE del modello Redditi ENC è riservato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata, al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Le imposte da indicare sono quelle divenute “definitive” entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili; pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il credito d'imposta per imposte pagate all'estero è disciplinato dall'art. 165 del TUIR. Le imposte estere definitive sono detraibili fino a un massimo pari alla quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi esteri e reddito complessivo. La detrazione avviene nella dichiarazione del periodo in cui il reddito estero è prodotto, se il pagamento è avvenuto prima della presentazione. Il calcolo segue la formula: (Reddito estero x imposta lorda italiana) / (reddito complessivo al netto delle perdite pregresse).