Come noto, il legislatore ha previsto una serie di oneri e di spese che danno diritto rispettivamente a:
- una detrazione d’imposta;
- una deduzione dal reddito complessivo.
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Sintesi elaborata da MySolution IA:
8.9 Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche, superbonus, bonus facciate e bonus verde
8.9.1 Aspetti generali
Nella sezione III-A del quadro RP vanno indicate le spese sostenute nel 2024 o negli anni precedenti, relative:
- alla ristrutturazione di immobili;
- all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l’acquisto o l’assegnazione sono avvenute entro determinate date;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del Superbonus; per la sistemazione del verde (bonus verde); per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate); per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l’installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici; per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini.
La sezione non accoglie le spese sostenute nel 2024 per le quali il contribuente ha optato per l’utilizzo indiretto della detrazione, cioè mediante sconto in fattura o cessione del credito. Al riguardo si ricorda che:
- dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe e fatte salve le spese per barriere architettoniche per cui era possibile fruire dello sconto o cedere la relativa detrazione fino al 31 dicembre 2023;
- dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D