L’eccedenza degli importi pagati a titolo di imposte, per l’esercizio in corso e per quelli precedenti, rispetto a quanto dovuto per tali esercizi, deve essere rilevata come un’attività (voce CII5-bis “crediti tributari”), salvo non sia compensata.
I “crediti tributari” rappresentano ammontari certi e determinati per i quali la società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione.
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