
La riduzione dei debiti dell’impresa nelle procedure concorsuali non liquidatorie (concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato o di procedure estere a queste equivalenti), la cui componente (sopravvenienza attiva) non concorre a formare il reddito, “consuma” le eccedenze di ACE che vengono assorbite per pari importo.

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