Guida
ACE - L’incentivo alla capitalizzazione delle imprese

ACE - L’incentivo alla capitalizzazione delle imprese - 14. L’ACE nelle procedure di risoluzione della crisi

di Lelio Cacciapaglia, Giuseppe Mercurio | 13 Maggio 2020
ACE - L’incentivo alla capitalizzazione delle imprese - 14. L’ACE nelle procedure di risoluzione della crisi

La riduzione dei debiti dell’impresa nelle procedure concorsuali non liquidatorie (concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato o di procedure estere a queste equivalenti), la cui componente (sopravvenienza attiva) non concorre a formare il reddito, “consuma” le eccedenze di ACE che vengono assorbite per pari importo.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Nelle procedure concorsuali non liquidatorie, la riduzione dei debiti d’impresa consuma perdite, interessi passivi e ACE riportabili; l’ordine di utilizzo è a discrezione del contribuente.