
Il contribuente cui sia stato notificato un avviso di accertamento può, una volta verificata la fondatezza e la corretta quantificazione della pretesa tributaria, decidere di procedere al versamento delle somme richieste a titolo di maggiori imposte, sanzioni e interessi. L’accettazione dell’atto emesso dall’Amministrazione finanziaria viene giuridicamente definita acquiescenza ed è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che stabilisce sia i presupposti che i benefici connessi a tale istituto.

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