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Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso - 6. Ravvedimento della ritardata od omessa presentazione della dichiarazione

di Saverio Cinieri | 13 Luglio 2026
Il ravvedimento operoso - 6. Ravvedimento della ritardata od omessa presentazione della dichiarazione

A seguito dell’introduzione del ravvedimento entro 90 giorni, è stata rivista la possibilità di configurare come sostitutiva/tardiva la dichiarazione integrativa presentata nei primi novanta giorni successivi al termine di scadenza ordinario. È stata introdotta un’ipotesi specifica di regolarizzazione per le violazioni commesse mediante la dichiarazione e ciò, da un punto di vista sanzionatorio, evidenzia il riconoscimento di uno specifico rilievo all’errore inerente al contenuto della dichiarazione originaria, corretta dal contribuente entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, piuttosto che all’errore inerente al ritardo nella sua presentazione. È necessario fare una netta distinzione tra dichiarazione integrativa, che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata e dichiarazione tardiva. La dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari. Anche se il ravvedimento della dichiarazione viene effettuato dopo 90 giorni dallo scadere del termine di presentazione della stessa, occorre distinguere a seconda che si tratti di errori rilevabili o meno in sede di controllo automatizzato o formale. La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata anche oltre la scadenza della dichiarazione del periodo d’imposta successivo e fino al termine di scadenza dell’accertamento. È possibile fare valere gli errori commessi a proprio danno con una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, con la possibilità di utilizzare in compensazione il credito; decorso questo termine, fermo restando il principio di integrazione della dichiarazione, la compensazione della differenza slitta a un momento successivo; in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate o comunque di richiesta istruttoria o anche in sede contenziosa, è sempre possibile fare valere l’errore commesso a proprio danno e anche in assenza di una presentazione della dichiarazione integrativa.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ravvedimento operoso è stato modificato dal 2016, distinguendo tra dichiarazione integrativa (correzione entro 90 giorni) e tardiva. Le sanzioni variano a seconda del tipo di violazione e del tempo di ravvedimento. Dal 2024, il ravvedimento oltre i 90 giorni non è più possibile. La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata oltre il termine dell'anno successivo, con credito utilizzabile in compensazione o rimborso.